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Il pignoramento di un conto corrente affidato

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Il contributo si propone di approfondire il tema del pignoramento di un conto corrente affidato, con particolare riferimento alla questione dell’impignorabilità dello scoperto bancario e delle singole rimesse.


Sommario

La dichiarazione del terzo in caso di pignoramento di conto corrente

Una volta ricevuta la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto le somme detenute dal debitore esecutato su un conto corrente, la Banca terza pignorata deve rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.

In particolare, l’anzidetta disposizione prevede espressamente che il terzo pignorato debba dichiarare solo gli importi di cui è debitore dell’esecutato al momento in cui effettua la dichiarazione e gli eventuali successivi accrediti (poste attive), ma solo laddove questi non vadano ad estinguere poste passive maturate successivamente alla dichiarazione di quantità ed antecedentemente all’accredito (posta attiva).

L’art. 546 c.p.c. statuisce che, dal giorno in cui è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode, con riferimento alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà.

Stando al tenore letterale della disposizione in parola, letto in congiunzione con l’art. 547 c.p.c., l’obbligo di custodia scatta per il terzo qualora, nel momento in cui viene da lui eseguita la dichiarazione o, secondo altro orientamento, nel giorno in cui riceve la notifica dell’atto di cui all’art. 543 c.p.c., sussista un debito nei confronti del debitore esecutato (cfr. Cass. Civile, n. 15615/2005 e Cass. Civile, n. 12602/2007).

Pertanto, nel rendere la dichiarazione di terzo, la banca deve limitarsi a verificare se, alla data della notificazione del pignoramento ed anche successivamente, il conto corrente intestato al debitore esecutato presenti o meno un saldo positivo.

In caso di saldo positivo, il terzo dovrà dichiarare l’ammontare delle somme presenti sul conto; laddove il saldo del conto corrente fosse negativo (e rimanesse sempre negativo), la banca deve dichiarare di non essere debitor debitoris.

 

L’impignorabilità del margine disponibile

Fatta questa premessa, è necessario chiarire alcuni aspetti in punto di pignoramento di conto corrente affidato.

La giurisprudenza, infatti, si è chiesta se potesse essere oggetto di pignoramento un conto corrente affidato, con un saldo negativo al momento della notifica del pignoramento, ma integrato da successivi versamenti.

Il conto corrente affidato con saldo negativo è impignorabile, in quanto il c.d. “margine disponibile” – i.e. “la quota di disponibilità utilizzabile in presenza del fido concesso” (cfr. Trib. Roma, n. 20024/2011) – non può essere oggetto di pignoramento presso terzi.

L’affidamento bancario è una somma messa a disposizione della banca, che può essere prelevata (entro i limiti pattuiti con l’istituto bancario) dal correntista anche qualora il saldo del proprio corrente sia negativo.

Pertanto, il fido, vale a dire la somma “messa a disposizione del correntista” dalla banca, non può essere vincolato.

La ratio di tale principio è da rinvenirsi nel fatto che il fido bancario riguarda somme di denaro non già di proprietà del correntista, bensì della Banca (cfr. Corte d’Appello di L’Aquila, n. 1385/2019).

In caso di conto corrente affidato con saldo negativo, la Banca non può che rendere una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. negativa, non risultando il correntista creditore di alcuna somma nei confronti dell’istituto bancario.

Pertanto, anche laddove dovessero affluire sul conto corrente affidato delle rimesse, le stesse non potranno essere pignorate, se le poste attive hanno solo ridotto lo scoperto bancario, ma non hanno portato il conto corrente ad un saldo positivo.

Ed infatti, i successivi versamenti affluiti sul conto corrente hanno solo carattere ripristinatorio della provvista, essendo meramente finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore.

Come statuito da costante giurisprudenza, le singole rimesse non possono essere pignorate, dando luogo il conto corrente ad un “rapporto giuridico unitario” (Cass. Civile, n. 6393/2015), con la conseguenza che il creditore procedente non può pignorare i singoli versamenti e beneficiare delle sole poste attive del debitore, trascurando quelle negative.

Il pignoramento, dunque, può riguardare il solo eventuale saldo positivo del conto corrente.

Pertanto, i singoli versamenti del correntista accrescono, in caso di saldo positivo, il debito della banca, e, in caso invece di saldo negativo, riducono od estinguono il credito della stessa banca (cfr. Corte d’Appello di Napoli, sez. IV bis, 23 febbraio 2012).

Nel momento in cui deve rendere la dichiarazione, il terzo pignorato deve limitarsi a verificare se, alla data della notificazione del pignoramento ed anche successivamente, il conto corrente affidato presenti o meno un saldo positivo.

Se il saldo è sempre rimasto negativo, la Banca correttamente dichiara di non essere debitrice dell’esecutato.

Corretta è, quindi, la dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato, laddove il saldo del conto corrente sia negativo, anche qualora siano stati effettuati successivi versamenti sul conto corrente, che hanno semplicemente ridotto il saldo debitore, ma mai trasformato lo stesso in saldo creditore.

La giurisprudenza ha affermato sul punto che l’affidamento bancario fa sorgere un obbligo restitutorio a carico del cliente, di importo pari alle somme prelevate; la banca “non può essere, in alcun modo, considerata debitor debitoris per le somme oggetto del fido” (cfr. Trib. Roma, n. 20024/2011).

I successivi prelievi del debitore esecutato in caso di conto corrente affidato

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, il debitore esecutato, in caso di conto corrente affidato con saldo negativo, può effettuare prelevamenti e pagamenti nei limiti della somma concessa in affidamento.

Ed infatti, se nel momento in cui rende la dichiarazione del terzo, la Banca afferma di non aver alcun debito nei confronti del debitore esecutato, sulla stessa non incombe alcun obbligo di custodia, vale a dire alcun obbligo di blocco della somma giacente sul conto corrente e, quindi, di impedimento di prelievi di somme da parte della correntista.

La Banca non ha, quindi, l’onere di evitare che l’esecutato aggravi la propria esposizione debitoria.

La ratio di tale principio è riconducibile al fatto che l’imposizione al terzo di compiere condotte finalizzate a favorire esclusivamente il creditore procedente violerebbe il principio dell’autonomina privata, secondo il quale ciascun consociato deve disporre liberamente del proprio patrimonio.

Ciò posto, non potrebbe pretendersi dal terzo pignorato – creditore dell’esecutato e non già debitor debitoris – di sacrificare il proprio legittimo interesse alla conservazione dell’esposizione debitoria dell’esecutato, a vantaggio della mera aspettativa di un altro creditore (cfr. Trib. Arezzo, n. 23/2020).

La Banca, dunque, non ha alcun obbligo di bloccare l’operatività del conto corrente affidato e, conseguentemente, in caso di successivi prelievi posti in essere dal debitore esecutato, non avrà violato alcun obbligo di custodia.

Come detto, in casi di prelievi delle somme messe a disposizione, è la Banca a diventare creditrice delle somme prelevate dal correntista.

fonte: Altalex – di Valentina Spada