Il termine triennale entro il quale un soggetto deve ultimare i lavori di ristrutturazione su immobili contigui acquistati con l’intenzione di realizzare un’unica unità abitativa (finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto) per essere ammesso al beneficio “prima casa”, non rientra tra i termini sospesi ai sensi dell’articolo 24 del Dl n. 23/2020 (Decreto Liquidità), a seguito dell’emergenza Covid-19.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta all’Interpello del 09.04.2021 n. 235 (scarica il testo).
Ricordiamo infatti che l’art. 24 Dl Liquidità, al fine di evitare la decadenza dal beneficio agevolazione prima casa, ha sospeso i termini degli adempimenti connessi alla fruizione del bonus “prima casa” nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021 (precedentemente fissato al 31.12.2020 poi successivamente prorogato dal decreto Milleproroghe, Dl n. 183/2020) e la successiva Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, paragrafo 8, nel fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione di tale disposizione, ha specificato che i termini oggetto di sospensione sono i seguenti:
Sospeso anche il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L’Agenzia ha precisato che tale sospensione dei termini trova applicazione solo se il “termine” di cui trattasi sia riconducibile tra quelli specificatamente sopra elencati dal citato articolo 24 del decreto legge n. 23 del 2020.
Nel caso di specie, la circolare 38/E del 12 Agosto 2005 ha chiarito che l’agevolazione “prima casa”, tra l’altro, spetta per l’acquisto di appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, che la sussistenza dei requisiti dell’agevolazione non può essere differita sine die e che il contribuente, al fine di conservare l’agevolazione, debba dimostrare l’ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto.
L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” (disciplinata dalla Nota II bis, in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico del 26/04/1986 n. 131 – Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni:
Gli immobili ammessi al beneficio sono le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
sono esclusi l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 ( abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione “prima casa”.
Fonte: fisco e tasse