Per espressa previsione normativa (art. 4, comma 1, l. n. 130/1999), alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della l. n. 130/1999 (cartolarizzazione dei crediti) si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4 TUB, che stabiliscono, rispettivamente: che la cessionaria deve dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (comma 2); che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti: ad es. i crediti fondiari ex art. 38 TUB) (comma 3); nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 c.c. (comma 4).
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l’iscrizione sostituiscono, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall’art. 1264 c.c.
Deve essere evidenziato che l’informativa dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla circostanza che l’art. 58, comma 2, TUB è stato modificato dal D.Lgs. n. 6/2004 prevedendo, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l’iscrizione dell’avvenuta cessione nel Registro delle Imprese.
L’art. 58, comma 2, TUB ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia (che ha previsto che gli intermediari cessionari diano notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile: estratto conto, rata di mutuo da pagare e simili).
La Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).
La pubblicazione dell’atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 22548/2018; Cass. n. 4334/2020).