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…Come Oggi: A 92 anni cosa rimane dei patti lateranensi tra Santa Sede e Italia?

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Di Nino Gulisano

La necessità dei Patti Lateranensi si colloca nell’ambito storico della questione romana. Nel 1870, con la Presa di Roma, il Regno d’Italia aveva annesso quanto rimaneva degli Stati della Chiesa, ponendo fine al potere temporale dei Papi. Lo stesso anno, Papa Pio IX promulgò l’enciclica Respicientes ea, in cui delineò la visione che degli eventi aveva la Santa Sede: l’Italia era un invasore e occupante illegittimo, il Papa era prigioniero dello Stato Italiano, e gli Stati Pontifici andavano restituiti, sia perché presi contra legem, sia perché il Pontefice non poteva esercitare con sicurezza e libertà la propria autorità religiosa, senza la sovranità su un territorio indipendente.

L’Italia delineò unilateralmente i suoi rapporti con la Chiesa e la Santa Sede nel 1871, con la cosiddetta «legge delle Guarentigie», che Papa Pio IX non riconobbe mai, appunto in quanto unilaterale, né lo fecero i suoi successori. Al contrario, Pio IX nel 1874 interdisse la partecipazione dei cattolici alla politica italiana. Questo divieto venne gradualmente alleggerito, per poi essere annullato del tutto nel 1919. Con il passare dei decenni, si introdusse fra gli ecclesiastici l’idea che era impossibile aspettarsi una restituzione tout-court degli Stati Pontifici, ma la sovranità su uno Stato in miniatura avrebbe comunque consentito al Papa di agire liberamente. Il desiderio di Papa Pio XI di salvaguardare giuridicamente la libertà d’azione della Chiesa dopo l’avvento del Fascismo, assieme a quello del dittatore Mussolini di incanalare nel movimento fascista il cattolicesimo nazionale, portarono alla firma dei Patti Lateranensi.

I Patti presero il nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano in cui furono firmati.

I Patti Lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il Regno d’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929. Sottoposti a revisione nel 1984, essi regolano ancor oggi i rapporti fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Ai Patti si deve l’istituzione della Città del Vaticano come Stato indipendente e la riapertura dei rapporti fra Italia e Santa Sede dopo la loro interruzione nel 1870.

I Patti Lateranensi consistono in due distinti documenti:

Il Trattato riconosceva l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano;

Il Concordato che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d’allora, cioè dalla nascita del Regno d’Italia, sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Il rapporto precedente (regolato dalla Legge delle Guarentigie), nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l’unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all’Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell’indipendenza del Papa da parte dell’Italia.

I Patti Lateranensi non furono gli unici accordi stipulati negli anni successivi alla Prima guerra mondiale tra il Vaticano e stati esteri, nell’ottica di rendere libera la professione della religione cattolica e di ridare un ruolo diplomatico di primo piano al papato. Tra gli altri vi furono accordi con la Lettonia (stipulato nel 1922), con la Baviera (1924), con la Polonia (1925) con la Lituania e con la Romania (entrambi stipulati nel 1927), con la Prussia (stipulato nel 1929), con il Baden(1932) e con la Germania nazista (nel 1933).

I Patti Lateranensi (la «Conciliazione») tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della “Questione romana” si conclusero in maniera soddisfacente per le parti in causa.

L’inizio di trattative segrete avvenne grazie all’iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre Giovanni Genocchi, don Giovanni Minozzi e Giovanni Semeria, fondatori dell’O.N.M.I.. Quest’ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa. Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all’allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro. L’alto prelato della Curia romana rimase “trasecolato” per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti.

Finalmente il 26 agosto 1926 furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo Mussolini e l’altro da parte di papa Pio XI.

L’11 febbraio ricorreva il 71º anniversario della prima apparizione di Nostra Signora di Lourdes; la scelta di firmare il concordato in quell’occasione intendeva rimarcare la soddisfazione da parte vaticana per i nuovi patti e poteva avere altri significati politici. Il 13 febbraio 1929 Pio XI tenne un discorso a un’udienza concessa a professori e studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che passò alla storia per un passaggio in cui Benito Mussolini è indicato come “un uomo  che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare”.

Il 23 maggio 1929 cominciò il dibattito in Senato per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all’esterno del Senato stesso. Sei senatori votarono contro l’approvazione: fra essi Benedetto Croce. Anche la Camera dei deputati votò l’approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti, anche se la Camera era formata completamente da elementi del Partito fascista. Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici, con Mussolini, che vestiva l’uniforme diplomatica con la feluca, ricevuto con tutti gli onori. Era il 7 giugno 1929. Dopo un’ora dalla partenza di questi dal Vaticano, alle dodici in punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo Stato della Città del Vaticano, con lo scambio delle consegne tra i Carabinieri, che subito dopo lasciarono l’ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.

Alle ore zero dell’indomani, 8 giugno, entrarono in vigore le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7, fra cui la Legge Fondamentale, che all’art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell’articolo 7, con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.

L’articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell’ordinamento da parte della Corte costituzionale.

Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo 1971, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell’ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell’atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, i Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell’atto.

Il concordato dei Patti Lateranensi fu sottoposto a revisione nel 1984 fondamentalmente per rendere facoltativa l’ora di religione nelle scuole. Il nuovo concordato, inoltre, istituì il meccanismo dell’otto per mille per la Chiesa Cattolica.

Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l’approvazione del governo italiano.

Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l’unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all’Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell’indipendenza del Papa nei riguardi dell’Italia.

Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall’ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l’esenzione dall’ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò curriculare , mancando l’occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all’atto dell’iscrizione prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Oltre all’accordo bilaterale e alla modifica costituzionale unilaterale, è stata talvolta ipotizzata una terza strada, cioè la denuncia unilaterale del concordato e la dichiarazione di un governo di non rispettare più il trattato con paese estero (possibilità che potrebbe non essere reclamata ai sensi dell’art. 4 della Convenzione di Vienna trattandosi di trattato firmato precedentemente a questa), per precisa scelta politica; inoltre, introducendo ad esempio il divorzio o sottraendo alla legislazione ecclesiatica, come prescrive l’articolo 11 del Trattato Lateranense, la giurisdizione sul controverso caso delle antenne di Radio Vaticana poi rimosse, come stabilito dalla Corte suprema di cassazione, lo Stato italiano si sarebbe già distaccato da alcuni punti dei Patti, ritenuti ormai superati: resta tuttavia il riferimento in Costituzione.