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Decreto dignità e spesometro: più tempo per il terzo trimestre

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Esonero per tutti i piccoli produttori agricoli assoggettati a regime Iva speciale; spostamento, dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019, della scadenza per effettuare la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018; termini di invio, in caso di opzione per la trasmissione con periodicità semestrale, fissati al 30 settembre per i dati relativi al primo settembre e al 28 febbraio dell’anno successivo per i dati del secondo semestre.
Queste, in sintesi, le novità in materia di spesometro apportate dal “decreto dignità” (Dl 87/2018, articolo 11).
Inoltre, durante il passaggio parlamentare per la conversione in legge del provvedimento, è stato anche sancito l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva a favore dei contribuenti tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in base alle disposizioni in tema di fatturazione elettronica (articolo 1, Dlgs 127/2015).

Esonero per i produttori agricoli
Per trasformare – con decorrenza dal 1° gennaio 2018 – il vigente esonero parziale (cioè, per i soli produttori in zone montane) in esonero totale (ossia, per tutti i produttori agricoli in regime Iva agevolato), il “decreto dignità” è intervenuto con due diverse disposizioni.

La prima (comma 2-ter dell’articolo 11) ha abrogato la norma del “decreto crescita 2.0” (articolo 36, comma 8-bis, Dl 179/2012) che, per rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, aveva imposto l’obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva anche ai produttori agricoli che applicano il regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972.
Si tratta di coloro che hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/1972. La sussistenza di tale condizioni comporta l’esonero dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (compresa la dichiarazione annuale), fatta eccezione per la numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali.

Invece, il secondo intervento (comma 2-quater) riguarda l’articolo 21 del Dl 78/2010 (“manovra correttiva”). In particolare, ne è stato novellato il terzo periodo del comma 1, che – inserito dal Dl 193/2016 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2017) – aveva introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, l’esonero dallo spesometro per i soli produttori agricoli in regime Iva agevolato situati nelle zone montane (vedi “Invio telematico dei dati contabili, esonero per reddito e collocazione“). Ora, invece, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla comunicazione dei dati delle fatture sono esonerati tutti i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, vale a dire tutti i produttori agricoli che si avvalgono del regime Iva speciale, prescindendo quindi dal luogo di ubicazione dei terreni sui quali viene svolta l’attività agricola.

Il nuovo calendario
In relazione ai termini entro cui portare a termine l’adempimento comunicativo, il decreto legge 87/2018 ha modificato la scadenza per la trasmissione dei dati relativi al terzo trimestre (luglio-settembre) 2018.
La norma originaria (articolo 21, Dl 78/2010) dispone che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti passivi Iva, dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, deve essere effettuata ogni tre mesi, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Pertanto, per il terzo trimestre 2018, la scadenza era fissata al prossimo 30 novembre.
Il “decreto dignità” ha differito tale termine al 28 febbraio 2019, ossia lo stesso giorno in cui andranno comunicati anche i dati del quarto trimestre 2018.

Per quanto riguarda, invece, i contribuenti che trasmettono i dati con cadenza semestrale (facoltà riconosciuta dall’articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del Dl 148/2017), il termine per la comunicazione relativa al primo semestre è il 30 settembre (nel 2018, è domenica e slitta automaticamente al 1° ottobre), per quella relativa al secondo semestre è fissato al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.


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