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Tracciabilità dei pagamenti: i tax credit pro cashless

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Mesi contati per il contante. Tra le molteplici misure messe in campo per incentivare, soprattutto nei settori in cui l’uso del contante è ancora molto diffuso, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (vedi articolo “Sulla strada del “Cashless”, Ruffini ne parla in Commissione Finanze”), spiccano due crediti d’imposta destinati a commercianti e professionisti: quello sull’acquisto di registratori di cassa telematici, l’altro sulle commissioni pagate per le transazioni effettuate con moneta elettronica. La situazione emergenziale ha tirato il freno dell’attuazione, ma il processo non si ferma.

Tax credit registratori telematici
Senza spingerci troppo in là nel tempo, cominciamo con il ricordare che l’articolo 140del Dl “Rilancio”, tenendo conto delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale, ha spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) e chi attualmente emette ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, eccetera) dovrà munirsi di un registratore di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all’amministrazione finanziaria.
Per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni per un periodo di sei mesi dalla decorrenza dell’obbligo.
Quindi, gli operatori con volume d’affari superiore a 400mila euro, per i quali l’obbligo era scattato il 1° luglio 2019, hanno dovuto necessariamente dotarsi di un registratore telematico o usare la procedura web, appositamente attivata dall’Agenzia delle entrate nel 2019, entro il 1° gennaio 2020.
Per tutti gli altri operatori, la chiusura della moratoria – inizialmente prevista al 1° luglio 2020 – è stata differita dal decreto “Rilancio” al 1° gennaio 2021.
Una proroga recepita nella versione aggiornata della guida “Memorizzazione elettronica e Trasmissione telematica dei corrispettivi

Come funziona il credito d’imposta
Per l’emissione dello scontrino elettronico è necessario l’utilizzo di registratori telematici che comunichino costantemente con l’Agenzia delle entrate. Per questo, è necessario che l’esercente si doti di un idoneo apparecchio telematico. Al momento dell’acquisto, ottiene un credito d’imposta del 50% del valore, fino a un importo massimo di 250 euro, oppure, se decide di adeguare il proprio registratore, può ricevere un credito fino a 50 euro.
Il contributo è concesso solo per gli anni 2019 e 2020 come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Per dare concreta fruizione all’incentivo fiscale, l’Agenzia delle entrate, con un provvedimento del direttore del 28 febbraio 2019 (vedi articolo “Tax credit misuratori fiscali: i dettagli per il dettagliante”) ha definito le modalità di attuazione del credito e, con la risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019, ha istituito il codice tributo 6899 per il suo utilizzo in compensazione (vedi articolo “Bonus registratori di cassa: 6899 è il codice per la compensazione”).

Tax credit sulle commissioni per i pagamenti elettronici
Introdotto il 1° luglio scorso, il bonus sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, che nell’anno precedente hanno realizzato ricavi e compensi inferiori a 400mila euro.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate e si calcola sulle transazioni effettuate, mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali (vedi articolo “Bonus sulle commissioni bancarie a chi accetta pagamenti elettronici”).
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la  spettanza  del credito.
Può essere fruito esclusivamente in compensazione con F24 telematico dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e, ancora, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 aprile 2020 sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato con commercianti e professionisti un contratto ad hoc per l’installazione del Pos (vedi articolo “Commissioni pagamenti tracciabili: la comunicazione prende forma”).
Tali operatori, infatti, sono tenuti a inviare all’Agenzia delle entrate, tramite il Sid, le informazioni necessarie a controllare la  spettanza  del credito, cioè il codice fiscale dell’esercente, il mese e l’anno di addebito, il numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali.

Fonte: fiscooggi.it

 


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