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Cosa prevede l'ordinanza di Musumeci sui migranti

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AGI – Una sfida a Roma in tre articoli. È quella lanciata dall’ordinanza “contingibile e urgente” numero 33 del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Entro le 24 del 24 agosto, stabilisce il primo articolo, “tutti i migranti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori della Regione siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”.

La Regione, mediante le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, mette a disposizione delle autorità nazionali, “il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza”. Il secondo articolo stabilisce che, “al fine di tutelare e garantire la salute e l’incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee all’accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni comprese quelle delle Ong“. Rimangono ferme “tutte le ulteriori disposizioni di competenza del governo nazionale in tema di immigrazione, nonche’ le vigenti ordinanze del presidente della Regione siciliana”.

Il terzo articolo contiene le disposizione finali: “La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente”. L’ordinanza ha valore dal 23 agosto al 10 settembre 2020.  

Vedi: Cosa prevede l'ordinanza di Musumeci sui migranti
Fonte: cronaca agi


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