AGI – Meno cash in circolazione, nessun limite specifico ai prelievi e ai versamenti del denaro contante in banca. Entra in vigore la norma introdotta con la manovra sui conti pubblici per il 2020 (decreto legge fiscale 124/2019 convertito in legge 157/2019). Ecco di seguito cosa c’è da sapere e quali sono gli aspetti principali di cui tener conto.
Il valore soglia, pari agli attuali 3 mila euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, è ridotto a 2 mila euro dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per essere ulteriormente ridotto a 1.000 euro dall’1 gennaio 2022.
Per i pagamenti di importo superiore diventa obbligatorio l’utilizzo di bonifici, strumenti digitali e denaro di plastica (carte di credito e bancomat).
Le sanzioni partono da 3.000 euro e arrivano fino a 50.000 euro per una singola operazione, secondo la gravita’ dell’infrazione. Secondo quanto ricorda il Centro studi di Unimpresa, non esistono limiti specifici per quanto riguarda la movimentazione di denaro in banca, sia per prelievi sia per versamenti, perche’ non configurano un cosiddetto trasferimento tra soggetti diversi.
Tuttavia, i conti correnti sono soggetti a controlli da parte dell’agenzia delle Entrate, che ha accesso a tutti i dati bancari per accertamenti di natura tributaria. Stesso discorso per le verifiche da parte dell’Unita’ di informazione finanziaria della Banca d’Italia, per quanto riguarda le norme sull’antiriciclaggio. In questo caso, peraltro, l’operatore bancario puo’ segnalare operazioni sospette in relazione a movimentazioni consistenti di contanti.
Dal 2 settembre 2019 è partito il nuovo meccanismo di controllo dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Sotto la lente dell’antiriciclaggio finisce automaticamente chi movimenta contanti, tra prelievi e versamenti, oltre 10.000 euro in un mese anche con piu’ operazioni di importo minore, ma comunque superiore a 1.000 euro.
Banche e Poste devono segnalare queste situazioni con la nuova ‘comunicazione oggettiva’ che viene effettuata ogni mese, obbligatoriamente, ma non equivale a una ‘segnalazione di operazione sospetta’. Secondo quanto stabilito dall’Uif (provvedimento 28 marzo 2019) le operazioni dovranno essere individuate considerando “tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualita’ di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato”.
Vedi: Dal primo luglio ci sarà meno contante in circolazione
Fonte: economia agi