di Antonino Gulisano
Il 15 Aprile del 1994 a Marrakech (Marocco) rappresentanti di 124 paesei e dell’Unione europea firmarono l’accordo per riorganizzare i traffici mondiali e gettare le basi per l’Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO (World Trade Organizationj), poi entrato in vigore dal 1º gennaio 1995.
L’accordo di Marrakech, atto finale dell’Uruguay Round, si sviluppò a partire dal GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in inglese “General Agreement on Tariffs and Trade”) dell’Uruguay Round, i negoziati che tra il 1986 e il 1994 impegnarono i paesi aderenti al GATT, che fu esteso aggiungendo sezioni relative non solo ai beni commerciali, ma anche a due funzioni principali dell’OMC identificate in
forum negoziale per la discussione della normativa sul commercio internazionale (nuova ed esistente);
organismo per la risoluzione delle dispute internazionali sul commercio.
I singoli punti dell’accordo di Marrakech formano un insieme indivisibile: i membri che sottoscrivono l’accordo sono obbligati ad accettarne ogni sua parte.
L’Organizzazione mondiale del commercio, abbreviato in OMC (in inglese: World Trade Organization, WTO), è un’organizzazione internazionale creata allo scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli stati membri. Vi aderiscono 164 Paesi, e altri 26 paesi stanno negoziando l’adesione all’Organizzazione, comprendendo così oltre il 97% del commercio mondiale di beni e servizi. La sede si trova, dal 1995, presso il Centro William Rappard a Ginevra, Svizzera.
Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio sono gli Stati e i “territori doganali separati”: non è chiaro quale sia il profilo dell’Unione europea.
L’OMC ha così assunto, nell’ambito della regolamentazione del commercio mondiale, il ruolo precedentemente detenuto dal GATT: di quest’ultimo ha infatti recepito gli accordi e le convenzioni adottati (tra i più importanti il già richiamato GATT, il GATS (accordo generale sugli scambi di servizi) ed il TRIPS (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, in italiano “Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale”), con l’incarico di amministrarli ed estenderli.
A differenza del GATT, che non aveva una vera e propria struttura organizzativa istituzionalizzata, l’OMC prevede invece una struttura comparabile a quella di analoghi organismi internazionali.
Obiettivo generale dell’OMC è quello dell’abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale; a differenza di quanto avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa dell’OMC sono, però, non solo i beni commerciali, ma anche i servizi e le proprietà intellettuali.
Tutti i membri dell’OMC sono tenuti a garantire verso gli altri membri dell’organizzazione lo “status” di “nazione più favorita” (most favoured nation): le condizioni applicate al paese più favorito (vale a dire quello cui vengono applicate il minor numero di restrizioni) sono applicate (salvo alcune eccezioni minori) a tutti gli altri stati.
A norma dell’Articolo III dell’Accordo di Marrakech le funzioni dell’OMC sono le seguenti:
– L’OMC favorisce l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento del presente accordo e degli accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento degli accordi commerciali plurilaterali.
– L’OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi riportati in allegato al presente accordo. –
– L’OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l’applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Conferenza dei ministri.
– L’OMC amministra l’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
– Inoltre: Il Direttore generale dell’OMC detiene il più importante ufficio permanente in ambito OMC: è, infatti, responsabile della supervisione delle funzioni amministrative in seno all’organizzazione; dal momento che le decisioni politiche sono però prese dai rappresentanti degli stati membri (tramite le Conferenze ministeriali o il Consiglio generale dell’organizzazione). Il potere del Direttore generale dell’OMC dipende molto dal suo profilo. In effetti, se dispone di un importante capitale politico (come per esempio Pascal Lamy) può giocare un ruolo molto proattivo. Può in effetti cercare di spingere gli stati membri verso un accordo attraverso più mezzi: a) la diplomazia informale; b) aumentando la pressione sui negoziatori attraverso, per esempio, l’utilizzo dei media e c) attraverso la proposta di un progetto di accordo. Attraverso l’organizzazione delle conferenze ministeriali e dei negoziati a Ginevra, può anche influenzare fortemente le discussioni (per esempio, fissare dei termini per produrre degli accordi può influenzare la loro riuscita oppure deciderne il formato può influenzare il livello di partecipazione dei vari membri).
Dal 1º marzo 2021 la carica è rivestita da una donna, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, che ha preso il posto del brasiliano Roberto Azevêdo. La carica è stata formalmente istituita (in ambito GATT) nel 1965, sebbene possa essere vista come la continuazione del precedente mandato di Segretario esecutivo; l’elenco dei detentori dell’incarico è il seguente:
– Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l’OMC coopera, se del caso, con il Fondo Monetario Internazionale e con la Banca Mondiale e con le agenzie ad essa affiliate.
Negoziazione delle normative sul commercio internazionale
Mentre la maggior parte delle organizzazioni internazionali operano secondo il criterio “un paese, un voto” o anche secondo quello del “voto ponderato”, molte delle decisioni prese in ambito OMC (come, ad esempio, l’adozione degli accordi o la revisione degli stessi) sono prese secondo il meccanismo del consenso: tale criterio non prevede l’unanimità delle decisioni ma che nessun paese membro consideri una decisione talmente inaccettabile da obiettarvi; le votazioni sono dunque utilizzate esclusivamente come meccanismo sussidiario o nei casi determinati dall’accordo istitutivo.
Il vantaggio dell’adozione delle decisioni sulla base del consenso risiede nel fatto che in tal modo si incoraggiano gli sforzi tesi a proporre ed adottare decisioni che siano le più largamente condivisibili e condivise; gli svantaggi di tale iter procedurale sono invece riscontrabili nell’allungamento dei tempi necessari e nel numero dei round negoziali necessari a raggiungere il consenso per l’adozione delle decisioni nonché nell’utilizzo di un linguaggio ambiguo nella stesura dei punti controversi nelle decisioni, in modo tale che la successiva interpretazione degli stessi risulta spesso difficoltosa.